Se riceve una pensione dalla Svizzera e intraprende un viaggio intorno al mondo, la sua obbligatorietà assicurativa in Svizzera rimane fondamentalmente valida, finché non stabilisce una nuova residenza all'estero.
L’obbligo di assicurazione in Svizzera è legato al domicilio legale della persona interessata. Fintanto che la persona non acquisisce domicilio all’estero, per principio rimane soggetta all’obbligo d’assicurazione in Svizzera.
Secondo l’art. 23 del Codice civile svizzero, il luogo di residenza di una persona è quello in cui desidera stabilirsi in modo permanente. Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro (art. 24 CC). Questo vale anche se la persona viaggia all’estero o in giro per il mondo per un periodo prolungato.
No, per porre fine al domicilio in Svizzera non basta solamente annunciare la partenza al Comune di domicilio.
Non c’è modo di liberarsi dall’obbligo assicurativo secondo la KVG. Questo vale anche se è stata stipulata un’assicurazione privata per il soggiorno all’estero.
Non appena una persona trasferisce la propria residenza in uno Stato UE/AELS e percepisce una rendita dalla Svizzera, è tenuta a presentare, entro tre mesi, una richiesta di esenzione o una decisione dell’assicurazione svizzera. Per verificare la possibilità di ricevere un’esenzione, le consigliamo di esaminare la sua situazione personale al seguente link e di presentare una richiesta in tal senso.
Per ulteriori domande specifiche sulla vostra situazione personale, vi preghiamo di rivolgersii direttamente alla vostra cassa malati (assicurazione di base).