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Informazioni sull’assicurazione malattia per persone titolari di una pensione svizzera che si trasferiscono in uno stato dell’UE o dell’AELS

Queste informazioni sono indirizzate a cittadini della Confederazione elvetica e/o di uno stato dell’UE o dell’AELS, che percepiscono una pensione o una rendita dalla Svizzera.

In generale:

Dall’entrata in vigore degli accordi bilaterali anche in materia di assicurazione malattia si applica il principio del luogo di lavoro, vale a dire che le persone si assicurano nel paese in cui lavorano oppure nel paese dove hanno lavorato.

Quali requisiti devono essere soddisfatti?

  • Lei riceve una pensione o una rendita dalla Svizzera (AVS, AI, assicurazione infortuni, cassa pensione) e trasferisce la sua residenza in uno stato UE o AELS
    e
  • dal Suo nuovo paese di residenza non riceve alcuna pensione
    e
  • ha versato i contributi pensionistici esclusivamente o prevalentemente in Svizzera piuttosto che in un altro stato UE o AELS.

Cosa comporta tutto ciò per Lei?

A causa della Sua rendita svizzera, Lei rimane assoggettato/a all’assicurazione malattia obbligatoria in Svizzera. Lo stesso vale per i Suoi familiari senza attività lucrativa (familiari a carico)
Lei resta assicurato presso la Sua attuale cassa malati svizzera, che provvederà ad adeguare la Sua polizza ai premi fissati per i paesi dell’UE. Se la sua cassa malati attuale non offre l’assicurazione malattia per persone che abitano in uno stato UE-AELS, Lei dovrà rivolgersi a una assicurazione che offre questo tipo di polizza. L’elenco delle assicurazioni malattia presenti nel Suo paese di residenza e i relativi premi sono sul sito www.bag.admin.ch (Premi/PremiUE/AELS).

Come ottiene l’accesso alle prestazioni nel paese di residenza?

La Sua cassa malati svizzera Le fornisce un formulario E121 che Lei dovrà portare all’ufficio competente dell’assicurazione malattia pubblica nel Suo nuovo paese di residenza (la cosiddetta istituzione che fornisce l’aiuto reciproco in materia di prestazioni) per ottenere l’iscrizione. È possibile che quest’ufficio le dia dapprima un questionario da compilare per verificare se Lei ha un obbligo assicurativo nel paese di residenza. Questa eventualità è data per esempio se Lei ha svolto un’attività lavorativa o se percepisce una pensione nel paese di residenza.

A che cosa ha diritto nel paese di residenza?

Se ottiene l’iscrizione, l’istituzione competente Le fornirà tutte le prestazioni sanitarie previste nel paese di residenza. In materia di prestazioni medico-sanitarie Lei avrà gli stessi diritti di una persona assicurata in questo paese. Anche eventuali partecipazioni ai costi sono regolamentate secondo le norme del paese di residenza.

Continua ad aver diritto alle cure mediche in Svizzera?

In Svizzera o in un altro stato UE/AELS può ottenere delle cure mediche solo alla condizione seguente: Lei ha diritto a tutte le prestazioni in natura che si rendano medicalmente necessarie tenuto conto del tipo di prestazioni e della durata prevista del soggiorno. Non ha alcun diritto a prestazioni se si reca in Svizzera o in un altro stato UE/AELS allo scopo di farsi curare. I costi che ne derivano sono totalmente a Suo carico.

Per gli assicurati che risiedono in Belgio, Germania, Francia, Olanda, Austria e Ungheria vige il diritto di scelta in materia di cure: essi possono scegliere in qualsiasi momento se farsi curare in Svizzera o nel paese di residenza.

Quando ha diritto alla riduzione dei premi?

Se vive in condizioni economiche modeste ha diritto alla riduzione dei premi. Voglia inviare la relativa domanda all’Istituzione comune LAMal (per l’indirizzo vedi sotto o www.kvg.org (Riduzione dei premi/documenti)).

È possibile assicurarsi nel paese di residenza?

Se abita in Germania, Francia, Italia, Austria o Spagna, Lei può chiedere l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera per sé e per i suoi familiari senza attività lucrativa se ottiene l’affiliazione diretta al sistema di assicurazione malattie del pese di residenza (cosiddetto diritto d’opzione).

Se abita in Portogallo, solo Lei ha la possibilità di avvalersi del diritto d’opzione. I suoi familiari senza attività lucrativa, invece, non sono obbligati ad essere assicurati in Svizzera, bensì si devono assicurare in Portogallo.

Se abita in Finlandia, solamente i suoi familiari senza attività lucrativa possono esercitare il diritto d’opzione. Lei deve assicurarsi in Svizzera.

Se risiede in Danimarca, Gran Bretagna o Svezia è tenuto/a ad essere assicurato/a in Svizzera. Non può farsi esentare dall’obbligo assicurativo. I suoi familiari senza attività lucrativa, invece, non sono assoggettati all’obbligo assicurativo in Svizzera, bensì sono tenuti ad assicurarsi nel paese di residenza.

Se abita in Liechtenstein, tanto per Lei quanto per i suoi familiari senza attività lucrativa vige l’obbligo assicurativo nel principato. Non vi è una possibilità di scelta.

A cosa bisogna prestare attenzione al momento dell’esenzione dall’obbligo assicurativo?

La domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera deve essere inoltrata per iscritto entro i primi tre mesi dall’ottenimento della residenza all’estero. L’esenzione viene rilasciata dall’Istituzione comune LAMal. I paesi che riconoscono il diritto d’opzione non accettano in genere un’esenzione dopo questa scadenza. Solo in Spagna è possibile un’esenzione anche dopo il termine dei tre mesi.

Invii pertanto il più presto possibile la Sua domanda di esenzione a
Istituzione comune LAMal
Gibelinstr. 25
4503 Soletta
Svizzera.

trova un modello per la domanda di esenzione:

  Domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo

In rari casi eccezionali anche in paesi in cui non è previsto il diritto d’opzione è possibile un’esenzione se Lei ha un’assicurazione privata che offre prestazioni nettamente migliori di quelle garantite dall’assicurazione pubblica nel paese di residenza. Per informazioni più dettagliate al riguardo voglia rivolgersi all’Istituzione comune LAMal.

Le impiegate e gli impiegati dell’Istituzione comune LAMal sono a disposizione per rispondere alle Sue domande:

telefono:

+41 (0)32 625 30 30 (dal lunedì al venerdì: 8 - 11:30 e 14 - 16 )

Telefax:

+41 (0)32 625 30 29

Ìndirizzo:

Gibelinstrasse 25, Casella postale, CH-4503 Soletta

E-Mail:

info@kvg.org

 

 

Stato: 24.03.2009