Assicurazione obbligatoria nel cantone Soletta

L’istituzione comune LAMal decide in merito alle domande di esenzione dall’assicurazione obbligatoria dei residenti Cantone di Soletta e dei frontalieri che esercitano un’attività lucrativa nel Cantone di Soletta.

Chi lavora o vive nel Cantone di Soletta è obbligato a stipulare un’assicurazione malattia e deve stipulare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal). In alcuni casi è possibile essere esonerati dall’assicurazione obbligatoria. Informazioni dettagliate sull’esenzione dall’assicurazione obbligatoria si trovano alla voce Assicurazione obbligatoria.

Chiunque lavora o viva nel cantone di Soletta è soggetto all’assicurazione malattie e deve stipulare un’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal). In alcuni casi è possibile essere esonerati dall’obbligo di assicurazione. Informazioni dettagliate sull’esenzione dall’assicurazione obbligatoria si trovano alla voce Obbligo assicurativo.

I frontalieri del cantone di Soletta devono stipulare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal) entro tre mesi dall’inizio del rapporto di lavoro o essere esonerati dall’obbligo assicurativo presso l’Istituto comune LAMal (diritto di opzione).

Le informazioni sull’assicurazione obbligatoria sono disponibili anche sul sito web del Dipartimento della Sanità del Cantone di Soletta.

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